Civile

Risarcimento del danno

Se ti trovi in una qualsiasi di queste situazioni, dovresti leggere e tenere bene in mente quanto prevede l’articolo 2043 del Codice Civile italiano: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. 

La nostra esperienza nelle pratiche risarcitorie

In oltre trent’anni di esercizio della professione, l’Avv. Maria Bruschetti ha gestito e trattato con successo svariate pratiche di risarcimento del danno da fatto illecito, sia in favore di soggetti privati che di persone giuridiche (Società e Associazioni). L’esperienza maturata nel settore civile, il costante aggiornamento sulle novità normative e giurisprudenziali, oltre all’ascolto, la competenza e la professionalità riservate ad ogni singolo cliente sono una garanzia di successo per qualunque tipologia di richiesta risarcitoria (sinistri stradali, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, danno alla proprietà, danno alla salute, lesione della reputazione o dell’immagine). In particolare, l’Avv. Bruschetti offre la propria consulenza ed assistenza legale sia nella fase pre-contenziosa, in cui è possibile definire la questione risarcitoria in via stragiudiziale, mediante un accordo, una transazione, una mediazione o una negoziazione assistita aventi oggetto l’importo e le condizioni del risarcimento, sia nell’eventuale fase giudiziale, con l’instaurazione di un procedimento dinanzi al giudice civile finalizzato all’accertamento del danno ed alla condanna del debitore-danneggiante.

La responsabilità extracontrattuale

In via generale, per responsabilità extracontrattuale si intende la posizione di qualunque soggetto che, attraverso la propria condotta dolosa o colposa, attiva od omissiva, cagioni un danno ingiusto ad un soggetto terzo, a prescindere dall’esistenza dall’esistenza di un precedente rapporto obbligatorio fra danneggiato e danneggiante, ciò che, viceversa darebbe alla contrapposta ipotesi di responsabilità contrattuale, derivante dall’inadempimento di un’obbligazione preesistente.

Nell’ordinamento giuridico italiano la norma cardine del fatto illecito è data dall’art. 2043 del Codice Civile, disposizione dalla quale emergono i presupposti necessari affinché sorga un’obbligazione risarcitoria a carico del danneggiante, ossia:

  1. l’esistenza di un fatto;
  2. l’illiceità del fatto stesso;
  3. l’imputabilità del fatto al danneggiante;
  4. il dolo o la colpa del danneggiante;
  5. il nesso causale fra il fatto e l’evento dannoso (c.d. “danno-evento”);
  6. il danno (c.d. “danno-conseguenza”).