Civile
Filiazione legittima
Stato di filiazione
Lo stato di filiazione si diversifica in:
- Filiazione legittima o filiazione matrimoniale, nell’ipotesi di figlio nato da genitori uniti in matrimonio.
- Filiazione naturale o filiazione extramatrimoniale, nell’ipotesi di figlio nato da genitori non uniti in matrimonio;
- Filiazione adottiva, nell’ipotesi di adozione.
Filiazione legittima e naturale
La completa equiparazione tra i figli legittimi ed i figli naturali è l’obiettivo al quale mirano le nuove norme in materia di riconoscimento dei figli naturali contenute nella Legge 10 dicembre 2012, n. 219 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293. Il codice civile e le disposizioni transitorie, a seguito dell’introduzione di tale riforma, vengono pertanto così modificate:
Riconoscimento dei figli – L’articolo 74 del codice civile e’ sostituito dal seguente: «Art. 74 (Parentela). – La parentela e’ il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, e ciò sia per i figli nati nel matrimonio, sia per quelli nati fuori da esso, sia nel caso di adozione. Il vincolo di parentela non sorge invece nei casi di adozione di persone maggiori di età’, di cui agli articoli 291 e seguenti»;
Filiazione legittima
Assistenza legale
Dovere e diritto del genitore
Concepimento
Disconoscimento
Nascita
Per quanto riguarda il caso di nascita, il figlio deve essere nato dopo le nozze, ma entro 180 giorni dalla celebrazione, e pur presumendosi concepito prima del matrimonio, l’art. 233 lo riconosce legittimo salvo la prova di disconoscimento.