Civile
Risarcimento del danno
- Sono vittima di un sinistro stradale ma la mia compagnia assicurativa mi ha negato il risarcimento.
- A seguito di un intervento medico non correttamente eseguito ho riportato un danno alla salute ma l’A.S.L. mi ha negato il risarcimento.
- Il mio vicino di casa ha cagionato un danno al mio immobile, ma non intende rimborsare le spese di riparazione.
- Ho riportato un infortunio sul luogo di lavoro, ma l’azienda o il datore di lavoro hanno negato la propria responsabilità e rifiutato il risarcimento del danno.
- Sono vittima di un incidente a causa di una strada pubblica dissestata oppure sono caduto a causa di un avvallamento o di una buca stradale, ma il Comune, la Provincia o la Società Autostrade non intendono risarcire i danni.
- Mio figlio si è ferito mentre si trovava a scuola, ma l’istituto scolastico e/o l’insegnante negano la propria responsabilità.”
Se ti trovi in una qualsiasi di queste situazioni, dovresti leggere e tenere bene in mente quanto prevede l’articolo 2043 del Codice Civile italiano: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
La nostra esperienza nelle pratiche risarcitorie
La responsabilità extracontrattuale
In via generale, per responsabilità extracontrattuale si intende la posizione di qualunque soggetto che, attraverso la propria condotta dolosa o colposa, attiva od omissiva, cagioni un danno ingiusto ad un soggetto terzo, a prescindere dall’esistenza dall’esistenza di un precedente rapporto obbligatorio fra danneggiato e danneggiante, ciò che, viceversa darebbe alla contrapposta ipotesi di responsabilità contrattuale, derivante dall’inadempimento di un’obbligazione preesistente.
Nell’ordinamento giuridico italiano la norma cardine del fatto illecito è data dall’art. 2043 del Codice Civile, disposizione dalla quale emergono i presupposti necessari affinché sorga un’obbligazione risarcitoria a carico del danneggiante, ossia:
- l’esistenza di un fatto;
- l’illiceità del fatto stesso;
- l’imputabilità del fatto al danneggiante;
- il dolo o la colpa del danneggiante;
- il nesso causale fra il fatto e l’evento dannoso (c.d. “danno-evento”);
- il danno (c.d. “danno-conseguenza”).