Civile
Successione
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La morte di una persona fa cessare la “capacità giuridica” in capo alla stessa pur lasciando inalterati i diritti personali (tra cui quelli patrimoniali) esistenti in capo al defunto. Con il termine “successione ereditaria” intendiamo quel processo giuridico che permette agli eredi di subentrare in tutti i rapporti giuridici esistenti in capo al “de cuius” Nonostante questo scritto esamini gli aspetti fiscali della successione è comunque utile ricordare le principali distinzioni in tema di successione.
Successione testamentaria
Si ha successione testamentaria quando il de cuius abbia indicato mediante “testamento” le proprie volontà prima della morte. Il testamento è un atto scritto con il quale una persona dispone del proprio patrimonio con riferimento al momento in cui avrà cessato di vivere. La particolarità del testamento è che gli effetti della volontà di chi lo rende sono sospesi dal momento della sua redazione al momento della sua morte. Altra particolarità del testamento è di essere revocabile ovvero di poter essere modificato oppure anche annullato in qualsiasi momento da parte di chi lo ha reso. La legge prevede che il testamento possa essere di tipo olografo oppure reso per atto di notaio.
Successione necessaria
Successione naturale
Il passaggio dell’azienda per causa di morte
Come per qualunque altro trasferimento di beni per successione, anche nel caso in cui l’imprenditore lasci in eredità la propria azienda, l’operazione è esente dal pagamento dell’imposta di successione. Dal punto di vista dell’imposizione diretta, invece, il trasferimento dell’impresa individuale ai propri familiari, avvenuto per causa di morte, è un’operazione fiscalmente neutra se si verificano determinate condizioni. Più precisamente, non è soggetto a tassazione, non costituendo realizzo di plusvalenze, quando:
- gli eredi proseguono nell’attività di impresa;
- i valori contabili dei beni che compongono l’azienda caduta in successione restano invariati rispetto a quelli che avevano in capo all’imprenditore deceduto.
Detta regola è valida anche nel caso in cui, a seguito dello scioglimento della società esistente tra gli eredi, nei cinque anni successivi all’apertura della successione, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. In altre parole, nel caso in cui, a seguito della successione, sia stata costituita una società tra gli eredi, il suo scioglimento – entro cinque anni dalla morte dell’imprenditore – con il proseguimento dell’attività da parte di uno soltanto degli eredi (passaggio da società a ditta individuale) non genera reddito tassabile, a condizione che i beni trasferiti dalla società alla ditta individuale abbiano gli stessi valori contabili.
L’assoggettamento a tassazione, che non avviene alla morte dell’imprenditore, viene quindi rinviato al momento dell’eventuale cessione dell’azienda da parte dell’erede o al momento della vendita delle quote sociali (qualora gli eredi abbiano dato vita a una società).
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