Civile

Successione

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La morte di una persona fa cessare la “capacità giuridica” in capo alla stessa pur lasciando inalterati i diritti personali (tra cui quelli patrimoniali) esistenti in capo al defunto. Con il termine “successione ereditaria” intendiamo quel processo giuridico che permette agli eredi di subentrare in tutti i rapporti giuridici esistenti in capo al “de cuius” Nonostante questo scritto esamini gli aspetti fiscali della successione è comunque utile ricordare le principali distinzioni in tema di successione.

Successione testamentaria

Si ha successione testamentaria quando il de cuius abbia indicato mediante “testamento” le proprie volontà prima della morte. Il testamento è un atto scritto con il quale una persona dispone del proprio patrimonio con riferimento al momento in cui avrà cessato di vivere. La particolarità del testamento è che gli effetti della volontà di chi lo rende sono sospesi dal momento della sua redazione al momento della sua morte. Altra particolarità del testamento è di essere revocabile ovvero di poter essere modificato oppure anche annullato in qualsiasi momento da parte di chi lo ha reso. La legge prevede che il testamento possa essere di tipo olografo oppure reso per atto di notaio.

Successione necessaria

Un problema particolarmente delicato della volontà testamentaria è quello della possibilità o meno di violare i diritti di alcuni soggetti determinati, detti legittimari (discendenti, ascendenti e coniuge) (successione necessaria). Allorquando tale volontà testamentaria sia contraria alla legge e si renda necessario tutelare le quote minime riservate dalla legge agli eredi anche contro una espressa volontà del de cuius di estrometterli del tutto dalla successione. Tali eredi sono in particolare i discendenti (figli e nipoti), gli ascendenti (genitori, nonni, e così via) ed il coniuge.

Successione naturale

Allorquando, mancando la volontà testamentaria, si renda necessario procedere alla spartizione dell’eredità mediante un preciso ordine e delle precise quote fissate per legge. La legge prevede che solo alcuni soggetti – in pratica i parenti fino al sesto grado di parentela e il coniuge – abbiano diritto di succedere, peraltro secondo un determinato ordine (in mancanza di tali soggetti eredita lo Stato). Le regole previste dalla legge per la successione legittima tengono in considerazione sia la linea di parentela (discendente, ascendente, collaterale) che il grado di parentela (chi ha grado di parentela più prossimo al defunto esclude chi ha grado di parentela più remoto e successori pari in grado ricevono in parti uguali tra loro) ma non mancano eccezioni.

Il passaggio dell’azienda per causa di morte

Come per qualunque altro trasferimento di beni per successione, anche nel caso in cui l’imprenditore lasci in eredità la propria azienda, l’operazione è esente dal pagamento dell’imposta di successione. Dal punto di vista dell’imposizione diretta, invece, il trasferimento dell’impresa individuale ai propri familiari, avvenuto per causa di morte, è un’operazione fiscalmente neutra se si verificano determinate condizioni. Più precisamente, non è soggetto a tassazione, non costituendo realizzo di plusvalenze, quando:

  • gli eredi proseguono nell’attività di impresa;
  • i valori contabili dei beni che compongono l’azienda caduta in successione restano invariati rispetto a quelli che avevano in capo all’imprenditore deceduto.

Detta regola è valida anche nel caso in cui, a seguito dello scioglimento della società esistente tra gli eredi, nei cinque anni successivi all’apertura della successione, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. In altre parole, nel caso in cui, a seguito della successione, sia stata costituita una società tra gli eredi, il suo scioglimento – entro cinque anni dalla morte dell’imprenditore – con il proseguimento dell’attività da parte di uno soltanto degli eredi (passaggio da società a ditta individuale) non genera reddito tassabile, a condizione che i beni trasferiti dalla società alla ditta individuale abbiano gli stessi valori contabili.

L’assoggettamento a tassazione, che non avviene alla morte dell’imprenditore, viene quindi rinviato al momento dell’eventuale cessione dell’azienda da parte dell’erede o al momento della vendita delle quote sociali (qualora gli eredi abbiano dato vita a una società).

Lo Studio Legale Avv. Maria Bruschetti offre la propria attività di assistenza e consulenza legale nelle controversie in materia di eredità, sia nella fase preliminare della mediazione obbligatoria, sia nella fase giudiziale conseguente all’esito negativo della mediazione. Lo Studio di occupa di comporre il conflitto tra eredi instaurando giudizi di impugnazione dei testamenti, avvalendosi di esperti nella valutazione del patrimonio ereditario e grafologi per la valutazione di firma apocrifa del testamento. Presta inoltre attività di consulenza ed assistenza nella redazione dei testamenti.